Sez. L, Sentenza n. 12758 del 01/09/2003 (Rv. 566453 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Determinazione della misura con ordinanza-ingiunzione - Obbligo di motivazione - Mancato adempimento - Controllo da parte del giudice - Vizio dell'ordinanza ingiunzione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
Nell'ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative tramite ordinanza-ingiunzione, l'eventuale mancata giustificazione della misura della pena inflitta non costituisce vizio dell'atto, essendo espressamente conferito al giudice il potere di modificare l'entità della pena nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza (Nel caso di specie il giudice di merito, con motivazione ritenuta coerente ed adeguata dalla S.C., aveva ritenuto sufficiente il riferimento nell'ordinanza-ingiunzione al rapporto e al verbale, nonché alla gravità e alla connessione delle violazioni).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)