Sez. L, Sentenza n. 5443 del 11/04/2001 (Rv. 545863 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative con ordinanze - ingiunzioni - Determinazione della misura della sanzione - Fase tecnica - Configurabilità - Conseguenze in materia di obbligo di motivazione sul punto e di relativo controllo da parte del giudice nel procedimento di opposizione avverso le ordinanze - ingiunzioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
Nell'ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative tramite ordinanze - ingiunzioni, la determinazione della misura della sanzione - che costituisce mera applicazione del dettato normativo di cui all'art. 11 della legge n. 689 del 1981 - è solo una fase tecnica diretta alla liquidazione del credito e non una fase discrezionale dell'attività dell'amministrazione, sicché la motivazione dell'ordinanza sul punto può dirsi sufficiente quando contenga l'esposizione dei criteri seguiti per pervenire alla liquidazione della somma pretesa. D'altra parte, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione l'eventuale mancata giustificazione, da parte dell'autorità ingiungente, della misura della pena in concreto inflitta non assume rilievo in quanto, essendo espressamente conferito al giudice il potere di modificarne l'entità, il difetto di motivazione sul punto non può costituire vizio formale invalidante l'ordinanza, preclusivo della decisione sul merito.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)