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Sez. 1, Sentenza n. 3516 del 11/11/1974 (Rv. 372033 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - MEZZI DI IMPUGNAZIONE CONSENTITI CONTRO LA SENTENZA CORRETTA - DECISIONI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI DELLE IMPOSTE - CORREZIONE - IMPUGNAZIONI DINANZI ALL'AGO CONSENTITE - RICORSO ALLA COMMISSIONE CENTRALE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372033-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - MEZZI DI IMPUGNAZIONE CONSENTITI CONTRO LA SENTENZA CORRETTA - DECISIONI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI DELLE IMPOSTE - CORREZIONE - IMPUGNAZIONI DINANZI ALL'AGO CONSENTITE - RICORSO ALLA COMMISSIONE CENTRALE - INAMMISSIBILITA.*

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art 288 cod proc civ, relativamente alle parti corrette le decisioni possono essere impugnate nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui e stata notificata la decisione di correzione. L'impugnazione non puo che essere quella prevista dalla legge per la decisione corretta. Pertanto, nel caso di decisione della commissione provinciale delle imposte che abbia corretto un errore contenuto in una sua precedente decisione, la sola impugnazione possibile contro la decisione di correzione e quella dinanzi all'autorita giudiziaria ordinaria per Mancanza o insufficienza di calcolo nella Determinazione del valore ovvero per evidente errore di apprezzamento, come statuito dall'art 29, terzo comma, del RDL 7 agosto 1936, n 1639, e non gia del ricorso alla commissione centrale delle imposte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 288, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)