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Sez. 3, Sentenza n. 5138 del 16/09/1981 (Rv. 415931 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - PROVVEDIMENTO RELATIVO - NATURA - IMPUGNAZIONE - MEZZI - TERMINI.*
Stato
decisa il 1981-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415931-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - PROVVEDIMENTO RELATIVO - NATURA - IMPUGNAZIONE - MEZZI - TERMINI.*

Il provvedimento di correzione della sentenza ha natura amministrativa, in quanto non modifica minimamente il contenuto della pronuncia corretta, ma serve soltanto a rendere aderente l'elemento rappresentativo a quello sostanziale del decisum, con la eliminazione degli errori od omissioni del primo; non avendo natura decisoria, esso non è autonomamente impugnabile, neppure con il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. L'impugnazione delle parti corrette prevista dall'ultimo comma dell'art. 288 cod. proc. civ. - avendo per oggetto non il modo bensì il risultato della correzione e cioè il nuovo testo della decisione, come se questo fosse stato adottato fin dal momento dell'emissione della sentenza - va proposta con quello specifico mezzo d'impugnazione previsto per la sentenza corretta (e, perciò, ove trattisi di sentenza di primo grado, con l'appello e non con il ricorso per Cassazione) e nel correlativo termine, decorrente dal giorno di notificazione del provvedimento di correzione. (V. 4248/76, mass. N. 382936; (V. 3516/74, mass. N. 372033; (V. 28/74, mass. N. 367517; (V. 3434/73, mass. N.367418; (V. 1684/61; (V. 1068/57; (Conf. 2263/74, mass. N. 370625, nella prima parte; (Conf. 2474/72, mass. N. 359947; (Conf. 2779/70, mass. N. 349264; (Conf. 1149/67, mass. N. 327574).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)