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Sez. 2, Sentenza n. 16252 del 27/06/2013 (Rv. 626991 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA | Legato pecuniario in sostituzione di legittima - Rinuncia - Conseguenze - Richiesta del legittimario della quota di riserva in materia - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626991-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA

Il legato in sostituzione di legittima, previsto dall'art. 551 cod. civ., è una disposizione a titolo particolare sottoposta a condizione risolutiva, nel senso che l'eventuale rinuncia determina il venire meno della sostituzione e consente al legittimario di reclamare la quota di riserva spettantegli per legge sui beni ereditari. Ne consegue che il legatario, che abbia rinunciato al legato tacitativo in denaro, può conseguire la quota di legittima in natura, in base alla regola generale dettata dall'art. 718 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551, Cod. Civ. art. 718

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)