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Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004 (Rv. 574883 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - IN GENERE | Legato sostitutivo di legittima - Facoltà dell'onorato di chiedere la legittima - Condizioni - Rinuncia al legato sostitutivo - Necessità - Forma.
Stato
decisa il 2004-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574883-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - IN GENERE

Il potere attribuito al legittimario, in favore del quale il testatore abbia disposto un legato tacitativo, di conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli "ex lege" anziché conservare il legato - potere configurabile non come diritto autonomo ma come facoltà compresa nel diritto di agire per ottenere la legittima attraverso l'azione di riduzione spettante al soggetto incluso nella categoria dei legittimari "ex" art. 536 cod. civ. - postula l'assolvimento di un onere, consistente nella rinuncia al legato, che si rende necessario in ragione del fatto che il legato si acquista "ispo iure" e che, nel legato di specie, l'effetto traslativo dal testatore al beneficiario si verifica al momento stesso della morte del primo, onde, essendo i due benefici "ex lege" alternativi ed essendo l'oggetto del legato già entrato nel patrimonio del beneficiario, questi, per conseguire la legittima, deve, previamente o quanto meno contestualmente alla domanda di riduzione, dismettere il legato (in forma scritta "ad substantiam", in caso di legato di immobili; anche mediante dichiarazione informale o per "facta concludentia", per tutti gli altri legati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 551, Cod. Civ. art. 649, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)