Sez. L, Sentenza n. 5776 del 02/07/1987 (Rv. 454181 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE - DIVIETO DI TRATTARE PER LO STESSO RAMO GLI AFFARI DI PIÙ IMPRESE CONCORRENTI TRA LORO - CONCORRENZA - NOZIONE.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE - DIVIETO DI TRATTARE PER LO STESSO RAMO GLI AFFARI DI PIÙ IMPRESE CONCORRENTI TRA LORO - CONCORRENZA - NOZIONE.*
Anche agli effetti del divieto - fatto all'agente dall'art. 1743 cod. civ. - di trattare "per lo stesso ramo gli affari di più imprese concorrenti tra loro", la nozione di concorrenza non va necessariamente individuata in relazione alla produzione o commercializzazione di identici prodotti da parte di più imprese, essendo all'uopo sufficiente che queste si rivolgano ad una clientela anche solo potenzialmente comune, si che l'una possa ricevere danno dall'ingresso e dall'espansione dell'altra sul mercato, cui entrambe si rivolgano o prevedibilmente si rivolgeranno. (V 1940/78, mass n 391304; (V 2517/75, mass n 376432; (V 2185/72, mass n 359451).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1743, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)