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Sez. 3, Sentenza n. 9607 del 14/11/2013 Ud. (dep. 27/02/2014) Rv. 260169 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Intervento edilizio eseguito in difformità del piano di recupero - Reato ex art. 44 lett. b) d.P.R. 380 del 2001 - Integrazione - Legge reg. Lombardia n. 1 del 2001 - Previsione di piano attuativo per interventi su zone di recupero - Incidenza sugli atti amministrativi precedentemente rilasciati - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260169-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reati edilizi, integra il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 la realizzazione di interventi edilizi eseguiti in violazione del "piano di recupero" approvato e oggetto di convenzione attuativa stipulata con il privato per perseguire una ricostruzione, conservazione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio già esistente, le cui prescrizioni conservano validità ed efficacia anche a seguito della introduzione dell'art. 5 della legge Regione Lombardia n. 1 del 2001, che, nell'attribuire al piano regolatore generale l'individuazione delle tipologie di intervento soggette a preventivo piano attuativo e delle zone di recupero, ha fatto salvi gli effetti degli atti amministrativi precedentemente adottati.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Lombardia 15/01/2001 num. 1, Legge Reg. Lombardia 15/01/2001 num. 1 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)