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Sez. 3, Sentenza n. 2956 del 26/11/2003 Ud. (dep. 28/01/2004) Rv. 227399 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Nuove costruzioni - Legge regione Lombardia n. 22 del 1999 - Denuncia di inizio attività - Ambito di applicazione - Questione di legittimità costituzionale.
Stato
decisa il 2003-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227399-01

EDILIZIA - IN GENERE

In materia edilizia non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge regione Lombardia 19 novembre 1990 n. 22, come modificato dall'art. 3 della legge regione Lombardia 23 novembre 2001 n. 18, in relazione agli artt. 22, comma terzo e quarto, e 44 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), per contrasto con gli artt. 3, 5, 25, 97 e 117 della Costituzione, nella parte in cui il citato articolo applica la facolta di denuncia di inizio attività a tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica anche se non disciplinati da piani attuativi comunque denominati contenenti precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, o da strumenti urbanistici generali parimenti recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 5, Costituzione art. 25, Legge Reg. Lombardia 19/11/1999 num. 22 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 22, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Lombardia 23/11/2001 num. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)