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Sez. 1, Sentenza n. 27672 del 21/06/2007 Cc. (dep. 12/07/2007) Rv. 237060 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE | Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - In genere - Autorizzazione alla riapertura delle indagini - Decorrenza nuovo termine - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237060-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE

In tema di autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari, una volta intervenuto il relativo decreto, non suscettibile di gravame in ragione del principio di tassatività delle nullità e dei casi di impugnabilità, inizia a decorrere un nuovo termine di durata delle indagini, dal momento che la precedente fase investigativa è stata conclusa con il decreto di archiviazione e che dalla riapertura delle indagini deriva un procedimento formalmente nuovo, come evidenziato dalla necessità di procedere a nuova iscrizione a norma dell'art. 335 cod. proc. pen. (vedi Sez. VI, 10/10/2001, n. 36723, non massimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)