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Sez. 2, Sentenza n. 546 del 18/12/2008 Cc. (dep. 09/01/2009) Rv. 242722 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Decreto di autorizzazione - Presupposti - Misure cautelari - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242722-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI

La proposizione della richiesta di misura cautelare personale può fondarsi su atti di indagine compiuti in assenza del decreto di riapertura del G.i.p. se il fatto addebitato non è identico nelle componenti oggettive a quello oggetto del provvedimento di archiviazione, in precedenza disposto. (Fattispecie in cui la richiesta cautelare era stata proposta per un reato associativo con riferimento ad un periodo temporale di commissione diverso e più ampio rispetto a quello di cui alla notizia di reato dichiarata infondata con provvedimento di archiviazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)