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Sez. 3 - , Sentenza n. 18944 del 31/07/2017 (Rv. 645375 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE | Diffamazione - Giudizio risarcitorio – Sospensione ex art. 3 della l. n. 140 del 2003 - Termine complessivo di sospensione – Individuazione - Onere di riassunzione tempestiva – Violazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645375-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE

In tema di azione risarcitoria per diffamazione, la sospensione del giudizio disposta ai sensi dell’art. 3, della l. n. 140 del 2003, perdura sino alla deliberazione della Camera di appartenenza ed in ogni caso non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della stessa (salva eventuale proroga non superiore a trenta giorni), sicché, decorso tale “spatium temporis”, anche ove non sia intervenuta la decisione dell'organo parlamentare, le parti sono tenute a riassumere il giudizio entro il termine previsto dall’art. 297 c.p.c., altrimenti il processo si estingue ex art. 307 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 20/06/2003 num. 140 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)