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Sez. 2, Sentenza n. 13285 del 05/10/2000 (Rv. 540787 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Ufficiale postale - Consegna al destinatario dell'atto da notificare - Impossibilità - Conseguenze - Compilazione dell'avviso di ricevimento con menzione delle formalità espletate - Omessa indicazione di tutte le operazioni compiute - Nullità della notifica - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540787-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

Nella notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario (o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ex art. 8 della legge n. 890 del 1982)ed abbia accertato l'inesistenza di mutamenti di domicilio, residenza o dimora del predetto e non abbia rinvenuto persone abilitate alla ricezione, ha l'obbligo di rilasciare, al notificando, avviso di deposito del piego nell'ufficio, e di provvedere (a deposito eseguito) alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità compiute (del deposito, della relativa data, dei motivi che l'hanno determinate) deve essere restituito, con il piego, al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza, con la conseguenza che, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni, la notifica risulterà radicalmente nulla.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)