Sez. 3, Sentenza n. 1941 del 10/02/2003 (Rv. 560341 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Mora del conduttore per ritardata restituzione - Esclusione - Condizioni - Effetti - "Maggior danno" - Corresponsione al locatore - Obbligo del conduttore - Esclusione - Pagamento del solo canone - Obbligo - Sussistenza - Mancata utilizzazione dell'immobile - Rilevanza - Esclusione - Riconsegna o offerta formale dell'immobile al locatore - Necessità.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
L'esclusione, per effetto di una offerta non formale ex art. 1220 cod. civ., della mora del conduttore nella restituzione dell'immobile locato vale a preservarlo dalla responsabilità per il ritardo, e, quindi, ad escludere la sussistenza in capo allo stesso dell'obbligo di corrispondere al locatore, a titolo risarcitorio, il "maggior danno", ossia un compenso superiore al canone stabilito nel contratto ormai cessato, ma non esclude anche il pagamento del canone, senza che rilevi in contrario la circostanza che il conduttore eventualmente abbia smesso di usare l'immobile secondo la destinazione convenuta, potendo costui sottrarsi al pagamento solo attraverso la riconsegna dell'immobile al locatore o l'offerta formale dello stesso ai sensi dell'art. 1216 cod. civ., con il risultato di costituire in "mora accipiendi" il locatore e liberarsi definitivamente della sua obbligazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1216, Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)