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Sez. 1, Sentenza n. 18201 del 24/10/2012 (Rv. 624202 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Indennità - Integrazione ex art. 1 legge n. 385 del 1980 - Termine di decadenza ex art. 19 legge n. 865 del 1971 - Applicabilità - Esclusione - Prescrizione decennale - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624202-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

L'esercizio del diritto soggettivo di ottenere l'integrazione dell'indennità di espropriazione di aree fabbricabili non è sottoposto all'osservanza del termine di decadenza, di cui all'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale, in quanto l'azione per l'integrazione dell'indennità, già definita e liquidata in sede amministrativa in base ai criteri di cui all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, dichiarati incostituzionali con sentenza n. 5 del 30 gennaio 1980 e reiterati con salvezza di conguaglio dalla legge n. 385 del 1980, non può qualificarsi come azione di opposizione alla stima in senso proprio, giacché l'integrazione spetta anche quando la liquidazione sia divenuta irretrattabile, purché tale diversa ed autonoma azione sia proposta nel termine di prescrizione decennale.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)