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Sez. 1, Sentenza n. 10680 del 11/08/2000 (Rv. 539487 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Diritto ad ottenere il conguaglio ex art. 1 della legge n. 385 del 1980 - Prescrizione decennale - Decorrenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539487-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'esercizio del diritto soggettivo di ottenere il conguaglio della relativa indennità, determinata ai sensi della legge n. 385 del 1980, non è sottoposto all'osservanza del termine di decadenza di cui all'art. 19 della legge n. 865 del 1971, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data del decreto di esproprio. Infatti, l'azione per l'integrazione dell'indennità, già definita e liquidata in sede amministrativa con salvezza di conguaglio, non può qualificarsi come azione di opposizione alla stima in senso proprio, giacché l'integrazione spetta anche quando la liquidazione sia divenuta irretrattabile (nella specie, l'espropriato aveva originariamente proposto opposizione avverso la stima provvisoria effettuata nella vigenza della legge n. 385 del 1980; tale opposizione era stata dichiarata inammissibile perché intempestiva; successivamente, aveva proposto una nuova domanda diretta al conseguimento dell'indennità definitiva. La S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che la seconda azione proposta fosse inammissibile perché proposta oltre il termine dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)