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Sez. 4, Sentenza n. 9277 del 10/03/1986 Ud. (dep. 15/09/1986) Rv. 173715 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - DECLARATORIA DI N.D.P. PER ESTINZIONE DEL REATO - NEGATA ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - SINDACABILITÀ PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173715-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - DECLARATORIA DI N.D.P. PER ESTINZIONE DEL REATO - NEGATA ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - SINDACABILITÀ PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - RAGIONE.*

La sentenza del giudice di merito, che ha applicato una causa estintiva del reato, (nella specie: prescrizione) escludendo che ricorra una delle ipotesi di assoluzione previste dal secondo comma dell'art. 152 cod. proc. pen., non è sindacabile in Sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con il sistema adottato dal legislatore nell'articolo citato. (Conf mass n 164297, e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)