Sez. 2, Sentenza n. 1819 del 30/04/1984 Cc. (dep. 19/05/1984) Rv. 164297 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI PROSCIOGLIMENTO IN GENERE - PER CAUSA ESTINTIVA DEL REATO (AMNISTIA) - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI PROSCIOGLIMENTO IN GENERE - PER CAUSA ESTINTIVA DEL REATO (AMNISTIA) - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
La sentenza di merito che, respingendo l'istanza di proscioglimento con formula piena, applichi l'amnistia, non è sindacabile in Sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione, poiché, in caso di accoglimento del ricorso, ne deriverebbe, come necessaria conseguenza, un annullamento con rinvio incompatibile con il principio della immediata applicazione della causa estintiva del reato. Detto Sindacato di legittimità è tuttavia consentito al limitato scopo di accertare se dalla stessa sentenza impugnata risulti l'evidenza di un pieno proscioglimento nel merito che debba sostituirsi alla declaratoria della causa estintiva. (Conf mass n 156198; (Conf mass n 156416, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)