Sez. 2, Sentenza n. 2084 del 07/10/1965 (Rv. 313963 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER PIANTAGIONI DI ALBERI - DISTINZIONE DEGLI ALBERI - ALBERI DA FRUTTA - VITI E ARBUSTI- SIEPI- DIVERSA DISCIPLINA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER PIANTAGIONI DI ALBERI - DISTINZIONE DEGLI ALBERI - ALBERI DA FRUTTA - VITI E ARBUSTI- SIEPI- DIVERSA DISCIPLINA.*
Il limite di altezza - non maggiore di due metri e mezzo - previsto dall'art.892 n.3 cod.civ. si riferisce solo agli alberi da frutta - ai quali, per le loro caratteristiche e fatto un trattamento di favore -, e non vale ne per le viti e per gli arbusti - che, solo perche tali, possono, percio, essere piantati fino a mezzo metro dal confine -, ne per le siepi vive, le quali sono solo quelle formate da arbusti, da piante basse, da canneti ecc., con esclusione degli alberi di alto e medio fusto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)