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Sez. 2, Sentenza n. 7896 del 06/08/1990 (Rv. 468592 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - DI ALTO FUSTO - DI NON ALTO FUSTO - SIEPI DI ARBUSTI, PIANTE BASSE, CANNETI ECC., CON ESCLUSIONE DEGLI ALBERI DI ALTO E MEDIO FUSTO E SIEPI COSTITUITE DA ALBERI D'ALTO E MEDIO FUSTO - DISTANZA DAL CONFINE - DISCIPLINA EX ART. 892 COD. CIV. - PORTATA.*
Stato
decisa il 1990-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468592-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - DI ALTO FUSTO - DI NON ALTO FUSTO - SIEPI DI ARBUSTI, PIANTE BASSE, CANNETI ECC., CON ESCLUSIONE DEGLI ALBERI DI ALTO E MEDIO FUSTO E SIEPI COSTITUITE DA ALBERI D'ALTO E MEDIO FUSTO - DISTANZA DAL CONFINE - DISCIPLINA EX ART. 892 COD. CIV. - PORTATA.*

Ai fini della distanza dal confine, l'art. 892 cod. civ. distingue le siepi formate da arbusti, da piante basse, da canneti, eccetera, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, che così individuate per la loro composizione morfologica vanno tenute a mezzo metro dal confine, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto - purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e le favorisce in larghezza, rendendo così possibile l'avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni - le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine. (V 2084/65, mass n 313961; (V 2084/65, mass n 313963; (V 2084/65, mass n 313964; (Conf 164/81, mass n 490563; (Conf 4255/80, mass n 408126; (Conf 2084/65, mass n 313965).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)