Sez. T, Ordinanza n. 33217 del 18/12/2024 (Rv. 673289-01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE | Cartella esattoriale - Cessione di azienda - Notifica al cessionario quale condebitore solidale - Validità - Condizioni.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE
Gli atti della riscossione notificati al cessionario di un'azienda, quale debitore solidale del cedente, per l'interezza delle pretese formate nei confronti di questi sono correttamente motivati laddove, dall'intestazione degli stessi al cessionario, ovvero da elementi concorrenti, tra cui la notificazione al medesimo diretta, possa evincersi il riferimento alla cessione in sé quale titolo legittimante.
Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)