Sez. 1, Sentenza n. 12017 del 08/06/2005 (Rv. 581533 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Assegni bancari privi di provvista - Procedimento di irrogazione della sanzione - Diritto di essere sentito dal prefetto - Insussistenza - Fondamento - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel procedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista nel caso di emissione di assegni bancari privi di provvista, l'art. 8 - bis della legge n. 386 del 1990, introdotto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 507 del 1999, non prevede il diritto della parte di essere sentita dal prefetto, ma soltanto la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti, in virtù di una scelta ispirata dalla natura essenzialmente documentale della prova e dalla necessità di apprestare un sistema snello, in considerazione dell'elevato numero dei procedimenti, ed è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di detta disposizione, sollevata in riferimento alle norme costituzionali che tutelano il diritto di difesa, dato che il contraddittorio pieno è rinviato alla fase eventuale dell'opposizione, analogamente a quanto accade nel processo penale, nel caso in cui il decreto di condanna è emesso senza che l'imputato possa interloquire sulla richiesta del P.M., in forza di una disciplina ritenuta dalla Corte costituzionale non in contrasto con dette norme proprio perchè il contraddittorio è soltanto differito alla fase dell'opposizione (ordinanze n. 257 del 2003; n. 432 del 1998).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 8 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 33 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)