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Sez. 1, Sentenza n. 17943 del 25/11/2003 (Rv. 568449 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Assegni bancari privi di provvista - Emissione anteriormente alla depenalizzazione ex art. 507 del 1999 - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Termine - Disciplina transitoria ex art. 102, d.lgs. n. 507 del 1999.
Stato
decisa il 2003-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568449-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie per l'emissione di assegni bancari privi di provvista, applicabili anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 507 del 1999 di depenalizzazione del relativo reato, in virtù della disciplina transitoria stabilita dall'art. 102 di detto decreto agli autori della violazione deve essere accordato il termine di sessanta giorni per il pagamento in misura ridotta della sanzione e, pertanto, nel caso di notificazione di ordinanza-ingiunzione condizionata al mancato pagamento in misura ridotta della sanzione, il termine di trenta giorni per proporre opposizione (art. 22, legge n. 689 del 1981) decorre dalla scadenza di quello di sessanta giorni concesso per effettuare detto pagamento, calcolato a far data dalla notificazione dei provvedimenti.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 29 PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 102 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)