Sez. 4, Sentenza n. 8469 del 07/04/1981 Ud. (dep. 01/10/1981) Rv. 150301 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DATORE DI LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO NASCENTI DALLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - RISPETTO DELLE CAUTELE NECESSARIE NELL'ESPLETAMENTO DEL LAVORO - OMISSIONE DELL'OBBLIGO - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO A TITOLO DI COLPA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DATORE DI LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO NASCENTI DALLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - RISPETTO DELLE CAUTELE NECESSARIE NELL'ESPLETAMENTO DEL LAVORO - OMISSIONE DELL'OBBLIGO - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO A TITOLO DI COLPA.*
Nell'esecuzione di un lavoro, consistente nell'abbattimento di un grosso albero, l'imprenditore è tenuto a pretendere, con le opportune direttive ai dipendenti, che l'espletamento di detto lavoro avvenga nel rispetto delle necessarie cautele, da individuarsi nell'impiego dei tiranti. L'omissione di detto Obbligo costituisce colpa per negligenza, delle conseguenze deve rispondere ex art. 40 e 41 cod. pen. il datore di lavoro. (V mass n 123922).*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)