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Sez. 6, Sentenza n. 3307 del 27/02/1973 Ud. (dep. 28/04/1973) Rv. 123922 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - DOVERI DELL'IMPRENDITORE - INCURIA DEI LAVORATORI - RESPONSABILITA DELL'IMPRENDITORE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123922-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - DOVERI DELL'IMPRENDITORE - INCURIA DEI LAVORATORI - RESPONSABILITA DELL'IMPRENDITORE - SUSSISTENZA.*

Il dovere dell'imprenditore, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e da considerare primario ed inderogabile rispetto a quello gravante sul prestatore d'opera, tenuto soltanto alla collaborazione nella prevenzione del rischio. Spetta, infatti, all'imprenditore e non agli operai dipendenti procurare a questi ultimi la sicurezza dell'ambiente di lavoro, e la responsabilita di tale soggetto non viene meno solo perche coloro che egli deve tutelare siano incorsi in qualche inosservanza di cautele accertabili esercitando la vigilanza necessaria. L'incuria e l'inerzia dell'imprenditore, in definitiva, non e discriminata dalla tollerata incuria dei lavoratori, ma si accresce con l'accettazione di atteggiamenti e di comportamenti da controllare e proibire. *

Riferimenti normativi: Legge 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)