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Sez. L - , Sentenza n. 25267 del 09/12/2016 (Rv. 642229 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Inammissibilità per errata individuazione del mezzo di impugnazione - Riassunzione del giudizio ex art. 50 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642229-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

Il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile, perché proposto per far valere un errore revocatorio, non può mantenere effetti sostanziali e processuali che non gli sono tipici, così da consentire la proposizione del ricorso per revocazione attraverso la “fictio juris” di un atto di riassunzione, in quanto, per il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione, ove l’errore della parte cada sul tipo di impugnazione, e non sulla esatta individuazione del giudice competente per territorio o grado, si è al di fuori dell’ambito di operatività dell’art. 50 c.p.c., il cui effetto conservativo della domanda presuppone una pronuncia d’incompetenza, con cui il giudice adito, spogliandosi della causa, indichi altro giudice dinanzi al quale la causa può essere proseguita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)