Sez. U, Sentenza n. 18121 del 14/09/2016 (Rv. 641081 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO | Appello innanzi a giudice diverso, per territorio o grado, da quello ex art. 341 c.p.c. - Rimedi - "Translatio iudicii" - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO
L'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)