Sez. 1, Sentenza n. 11284 del 12/10/2017 Ud. (dep. 13/03/2018) Rv. 272306 - 01
ARMI - ALTERAZIONE ARMI | Alterazione dell'arma ex art. 3 della legge n.110 del 1975 - Rimozione del mirino - Esclusione - Ragioni.
ARMI - ALTERAZIONE ARMI
Non costituisce alterazione dell'arma, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110, l'asportazione del mirino, in quanto consiste nella rimozione non di un elemento strutturale dell'arma, ma di una parte accessoria, utilizzabile anche su oggetti diversi dalle armi comuni da sparo.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)