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Sez. U, Ordinanza n. 9216 del 19/04/2010 (Rv. 612483 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DOMANDA - RIGETTO DELLA DOMANDA | Insuscettibilità di passare in cosa giudicata - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione ex art.111 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612483-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DOMANDA - RIGETTO DELLA DOMANDA

Il decreto con il quale il giudice respinge il ricorso per decreto ingiuntivo non essendo suscettibile di dar luogo a una pronuncia definitiva, poiché il terzo comma dell'art. 640 cod.proc.civ. consente la riproposizione della domanda respinta, non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto non suscettibile di passare in cosa giudicata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 640

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)