Sez. U, Ordinanza n. 9216 del 19/04/2010 (Rv. 612483 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DOMANDA - RIGETTO DELLA DOMANDA | Insuscettibilità di passare in cosa giudicata - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione ex art.111 Cost. - Esclusione.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DOMANDA - RIGETTO DELLA DOMANDA
Il decreto con il quale il giudice respinge il ricorso per decreto ingiuntivo non essendo suscettibile di dar luogo a una pronuncia definitiva, poiché il terzo comma dell'art. 640 cod.proc.civ. consente la riproposizione della domanda respinta, non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto non suscettibile di passare in cosa giudicata.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 640
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)