Sez. 3, Ordinanza n. 19130 del 29/09/2005 (Rv. 585713 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DOMANDA - RIGETTO DELLA DOMANDA | Decreto di rigetto della domanda di ingiunzione - Insuscettibilità di passare in cosa giudicata - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Proposizione di una nuova richiesta di ingiunzione al giudice ritenuto competente dal primo provvedimento di diniego - Inammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DOMANDA - RIGETTO DELLA DOMANDA
Il decreto con il quale il giudice respinge la richiesta di ingiunzione, non essendo suscettibile di dar luogo a una pronuncia definitiva, poiché il terzo comma dell'art. 640 del codice di procedura civile consente la riproponibilità della domanda respinta, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione e non è, pertanto, suscettibile di passare in cosa giudicata. Peraltro, la parte - anziché riproporre la domanda al medesimo giudice - potrà proporre altra istanza di ingiunzione al giudice indicato come competente nel provvedimento di rigetto della prima richiesta di ingiunzione, e, in questo caso, il giudice adito non si troverà di fronte a una "sentenza" dichiarativa della incompetenza del primo giudice, cosicché il regolamento di competenza eventualmente proposto d'ufficio dovrà essere dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 640 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)