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Sez. 3, Sentenza n. 5303 del 18/09/1980 (Rv. 409162 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO- DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DEL PREGIUDIZIO SUBITO - LIMITI - OBBLIGO DEL DANNEGGIATO DI EFFETTUARE RIPARAZIONI PER SUO CONTO - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO - VALUTAZIONE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1980-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409162-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO- DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DEL PREGIUDIZIO SUBITO - LIMITI - OBBLIGO DEL DANNEGGIATO DI EFFETTUARE RIPARAZIONI PER SUO CONTO - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO - VALUTAZIONE DI MERITO.*

Il principio secondo cui il danneggiato non deve aggravare, con la sua inerzia post eventum, l'entita del pregiudizio subito va inteso entro i limiti derivanti dall'esigenza di tutelare il proprio diritto al risarcimento; tale soggetto, pertanto, non e tenuto ad effettuare delle riparazioni per suo conto, se cio puo eliminare la prova del fatto illecito o comunque pregiudicare l'Azione di danni verso il responsabile. L'individuazione del momento nel quale, in relazione alle singole fattispecie, detta esigenza possa ritenersi superata costituisce valutazione di merito, in quanto legata a molteplici elementi, quali la natura e le caratteristiche del danno, la pericolosita dello stato dei luoghi nei confronti dei terzi, la destinazione della cosa danneggiata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)