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Sez. 3, Sentenza n. 24320 del 30/09/2008 (Rv. 604764 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Omessa tempestiva rimozione di una situazione di pericolo creata dal danneggiante - Corresponsabilità della vittima - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604764-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO

Il concorso del fatto colposo del danneggiato, che ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. esclude o limita il diritto al risarcimento, non può essere invocato allorché la vittima del fatto illecito abbia omesso di rimuovere tempestivamente una situazione pericolosa creata dallo stesso danneggiante, dalla quale - col concorso di ulteriori elementi causali - sia derivato il pregiudizio del quale si chiede il risarcimento. (Nella specie l'impresa appaltatrice dei lavori di costruzione di una autostrada, omettendo di smaltire i materiali di risulta accumulatisi nel corso dei lavori, aveva determinato l'ostruzione dei canali di scolo delle acque reflue a protezione di una linea ferroviaria, con la conseguenza che l'acqua piovana, non trovando una via di deflusso, aveva provocato una frana sui binari e l'interruzione del traffico ferroviario. La S.C., affermando il principio di cui in massima, ha confermato la sentenza di merito la quale aveva escluso una corresponsabilità del gestore la rete ferroviaria, per non avere tempestivamente ripristinato i canali di scolo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)