Sez. L, Sentenza n. 12019 del 08/08/2003 (Rv. 565842 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - BORSISTI, ASSEGNISTI E CONTRATTISTI | Lettori di lingua straniera - Retribuzione - Mancata equiparazione a quella prevista per i docenti - Legittimità - Fondamento.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - BORSISTI, ASSEGNISTI E CONTRATTISTI
I compiti dei lettori di lingua straniera nelle università, quali definiti dall'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e dalla successiva disciplina dettata dall'art. 4 del d.l. 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modif., nella legge 21 giugno 1995, n. 236, sono riconducibili alle funzioni di cura delle effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingue nonché di apprendimento e supporto alle attività didattiche. Ne deriva una sostanziale diversità delle attività di cui si tratta rispetto all'insegnamento universitario, connotato da specifiche competenze didattiche e scientifiche, tale da escludere, in assenza di specifiche circostanze, la equiparabilità del trattamento retributivo delle diverse posizioni professionali. (Nella specie, è stata confermata la sentenza impugnata, che aveva negato l'equiparabilità della retribuzione dei lettori a quella dei professori associati o dei ricercatori universitari, anche sotto il profilo della acquisizione di mansioni superiori rispetto a quelle dedotte ad oggetto del contratto, essendo stato accertato - con motivazione che la S.C. ha riscontrato immune da vizi logici e giuridici - che le funzioni esercitate dai lettori, pur se caratterizzate da autonomia nello svolgimento dei corsi, si erano risolte in un'attività di supporto tecnico meramente strumentale all'insegnamento, come tale diversa da quella di docenza e di ricerca scientifica).
Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST., Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4, Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)