diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 13292 del 27/11/1999 (Rv. 531599 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Lettori di lingua straniera - Compiti - Possibilità di svolgere compiti di docenza - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531599-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE

L'art. 123 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 impedisce che qualsiasi articolazione del rapporto di impiego (pubblico o privato) con le Università diverso da quelle codificate possa produrre conseguenze giuridiche nei confronti delle Università stesse. Ne consegue che è inaccoglibile la domanda dei lettori di lingua straniera presso le Università volta ad ottenere il riconoscimento di una posizione di docenza (precisamente di lettore-docente) stabile e non limitata nel tempo, ancorché nell'ambito di un rapporto di impiego privato, non essendo tale posizione prevista dall'ordinamento universitario. Nè può portare ad una diversa conclusione l'eventuale riferimento ad una pretesa acquisizione di mansioni superiori per effetto dell'assegnazione di compiti di docenza, atteso che ove gli organi accademici affidassero ai lettori compiti diversi da quelli consentiti dalla legge - consistenti, in base all'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, nella funzione di curare le "effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingua", oppure, in base all'art. 4 del D.L. n. 120 del 1995 (conv. nella legge n. 236 del 1995), nella funzione di provvedere alle "esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche" - i relativi provvedimenti sarebbero nulli e privi di effetto ai sensi del citato art. 123, in quanto in violazione della legislazione universitaria.

Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST., Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4, Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST., DPR 11/07/1980 num. 382 art. 123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)