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Sez. 3, Sentenza n. 10601 del 30/05/2000 Ud. (dep. 11/10/2000) Rv. 217577 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | In assenza di concessione edilizia - Sanatoria ex art. 13 legge n. 47 del 1985 - Subordinata all'esecuzione di interventi edilizi per il raggiungimento della conformità agli strumenti urbanistici - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217577-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Non sono legittimi i provvedimenti amministrativi che subordinano la sanatoria edilizia di un immobile abusivo (non sanabile nella sua completezza) alla esecuzione di specifici interventi finalizzati a fare acquisire allo stesso la conformità agli strumenti urbanistici, atteso che l'art. 13 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ammette al beneficio l'opera "eseguita", ossia quella già realizzata, e soltanto quando venga verificata la cd. doppia conformità agli strumenti urbanistici, sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)