Sez. 3, Sentenza n. 42526 del 21/10/2008 Ud. (dep. 14/11/2008) Rv. 241541 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Tutela penale - Condono edilizio - Rilascio di titolo abilitativo ex D.L. n. 269 del 2003 - Requisito della "doppia conformità" - Necessità - Esclusione - Differenze con la sanatoria edilizia.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di tutela penale del territorio, ai fini del rilascio del titolo abilitativo a seguito di procedura di condono edilizio (D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modd. in L. 24 novembre 2003, n. 326), a differenza di quanto previsto per la cosiddetta sanatoria edilizia di cui all'art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non è richiesto che l'opera abusivamente realizzata sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del provvedimento ed a quelli vigenti al momento della sua realizzazione (requisito della "doppia conformità").
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)