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Sez. L, Sentenza n. 309 del 14/01/1980 (Rv. 403697 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - DEDUCIBILITA IN APPELLO - PRODUZIONE DELLA RELATIVA CERTIFICAZIONE - NECESSITA - DIVIETO DI PROVE NUOVE IN APPELLO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403697-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - DEDUCIBILITA IN APPELLO - PRODUZIONE DELLA RELATIVA CERTIFICAZIONE - NECESSITA - DIVIETO DI PROVE NUOVE IN APPELLO - INAPPLICABILITA.*

La parte che assume che le malattie gia prese in esame dal primo giudice si sono aggravate o che afferma che siano insorte nuove malattie incidenti sul complesso invalidante deve, al fine di ottenere l'applicazione dell'art 149 disp att cod proc civ, sollecitare l'esame dei predetti aggravamenti o delle nuove infermita da parte del giudice del gravame attraverso l'esibizione di apposita certificazione, senza che gli si possa opporre il disposto dell'art 437, comma secondo, cod proc civ che vieta, in appello, l'ammissione di nuovi mezzi di prova, restando al giudice l'Obbligo di render conto in motivazione della loro valutazione. (V 2372/79, mass n 398688; (V 1689/79, mass n 398035).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)