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Sez. L, Sentenza n. 2372 del 24/04/1979 (Rv. 398688 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGATORIETA NELLE CONTROVERSIE CONCERNENTI DOMANDE DI INVALIDITA PENSIONABILI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398688-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGATORIETA NELLE CONTROVERSIE CONCERNENTI DOMANDE DI INVALIDITA PENSIONABILI - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533, la nomina del consulente tecnico in appello e diventata facoltativa sia nei procedimenti relativi a controversie individuali di lavoro che in quelli attinenti a controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, ivi comprese le controversie concernenti domande di invalidita pensionabili; salvo, in ordine a queste ultime, che l'assicurato deduca e documenti che l'aggravamento delle malattie denunciate od accertate non sia stato tenuto presente dal primo giudice o che nuove infermita si siano verificate nelle more del giudizio di appello. In queste ipotesi, infatti, si impone, come regola (derogabile sulla base di una congrua e logica motivazione), il riscontro mediante nuova consulenza tecnica della documentazione esibita dall'interessato a sostegno del proprio assunto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)