Sez. 3, Sentenza n. 9489 del 20/04/2007 (Rv. 596560 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Accertamento da parte di locatore e conduttore degli elementi concorrenti alla formazione dell'equo canone - Natura negoziale - Esclusione - Atto meramente ricognitivo - Configurabilità - Sentenza del giudice di merito che abbia determinato un canone superiore - Conseguenze - Insorgenza di un contratto del tutto nuovo tra le parti - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE
In tema di locazione, l'accertamento, da parte di locatore e conduttore, degli elementi che concorrono alla formazione del cosiddetto equo canone, secondo la disciplina della legge 27 luglio 1978, n.392, "ratione temporis" applicabile, ha sempre natura di mero atto di ricognizione, e mai di atto negoziale. Ne consegue che la sentenza del giudice di merito che abbia determinato - in conseguenza dell'accertamento della variazione, o di un più esatto calcolo, di taluno di quegli elementi - un "equo canone" superiore a quello risultante dai conteggi effettuati dalle parti, non comporta l'insorgenza di un contratto del tutto nuovo tra le parti medesime in violazione dei patti suddetti, ma semplicemente attua il diritto di quelle alla verifica dell'esattezza degli elementi in questione.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)