Sez. L, Sentenza n. 5376 del 10/12/1977 (Rv. 389042 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE A FAVORE DEL LAVORATORE O DEI SUPERSTITI - NUOVA DISCIPLINA EX ART 4 DELLA LEGGE N 780 DEL 1975 - INVALIDITA O MORTE CAUSATE DA SILICOSI O ASBESTOSI - ASSOCIAZIONE DI QUESTE MALATTIE CON QUALSIASI ALTRA FORMA MORBOSA DELL'APPARATO RESPIRATORIO O CARDIOCIRCOLATORIO - SUFFICIENZA - NESSO EZIOLOGICO TRA SILICOSI O ASBESTOSI E INVALIDITA O DECESSO - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE O DEI SUPERSTITI - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE A FAVORE DEL LAVORATORE O DEI SUPERSTITI - NUOVA DISCIPLINA EX ART 4 DELLA LEGGE N 780 DEL 1975 - INVALIDITA O MORTE CAUSATE DA SILICOSI O ASBESTOSI - ASSOCIAZIONE DI QUESTE MALATTIE CON QUALSIASI ALTRA FORMA MORBOSA DELL'APPARATO RESPIRATORIO O CARDIOCIRCOLATORIO - SUFFICIENZA - NESSO EZIOLOGICO TRA SILICOSI O ASBESTOSI E INVALIDITA O DECESSO - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE O DEI SUPERSTITI - SUSSISTENZA.*
L'art 4 della legge n 780 del 1975 ha modificato l'art 145 del DPR n 1124 del 1965, stabilendo il diritto alle prestazioni assicurative a favore del lavoratore, o dei superstiti, nel caso di invalidita, o di morte, causata da silicosi o asbestosi, di gravita, anche minima, associate a qualsiasi altra Forma morbosa dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio, e non piu soltanto, come era per il citato art 145, nel caso di associazione della silicosi o asbestosi con la tubercolosi polmonare. L'art 4 citato, pero, non introduce alcuna presunzione di causalita tra silicosi o asbestosi e invalidita o decesso del lavoratore, onde il nesso eziologico dev'essere provato dal lavoratore o dai superstiti che pretendano le prestazioni assicurative.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 145 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)