Sez. L, Sentenza n. 2582 del 19/04/1984 (Rv. 434598 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI E ASBESTOSI - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI - NESSO DI CAUSALITÀ CON L'EVENTO INDENNIZZABILE - NECESSITÀ - EFFETTIVA "ASSOCIAZIONE" ETIOPATOGENETICA - RILEVANZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI E ASBESTOSI - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI - NESSO DI CAUSALITÀ CON L'EVENTO INDENNIZZABILE - NECESSITÀ - EFFETTIVA "ASSOCIAZIONE" ETIOPATOGENETICA - RILEVANZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1975 n. 780 (modificativo dell'art. 145 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), che ha sancito il diritto alle prestazioni assicurative in ipotesi di inabilità permanente o di morte derivata da silicosi o da asbestosi ancorché associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, una volta stabilita la sussistenza della silicosi (o dell'asbestosi), deve considerarsi sussistente il nesso di causalità rispetto all'evento pur in presenza di altre alterazioni respiratorie e cardiocircolatorie se venga accertata la effettiva "associazione" etiopatogenetica, la quale, mentre deve escludersi quando l'irreparabile compromissione dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio sia ricollegabile esclusivamente ad un fatto sopravvenuto (ad es., grave traumatismo da causa esterna di carattere violento), va, al contrario, riconosciuta, con la conseguenza della persistente operatività del rischio assicurativo, ove le risultanze processuali e, in particolare, le indicazioni medico-legali siano tali da far ritenere la concorrente incidenza della malattia professionale, nel senso che essa abbia comunque svolto un proprio concreto ruolo causale nella produzione dell'evento. (nella specie, in cui l'assicurato, titolare di rendita per inabilità permanente da silicosi, era deceduto a seguito di incidente stradale, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione impugnata che aveva escluso il nesso causale tra evento letale e malattia professionale senza tener conto del parere del consulente, il quale aveva ravvisato nell'incidente un fattore solo di aggravamento dell'insufficienza respiratoria e cardiocircolatoria determinata da tale malattia). (V 2979/79, mass n 399308; (V 5376/77, mass n 389042).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 145 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)