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Sez. 3, Sentenza n. 3250 del 02/12/1998 Cc. (dep. 26/01/1999) Rv. 212823 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Pene detentive non superiori a sei mesi - Ingiunzione a costituirsi in carcere - Omissione - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212823-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

L'omessa notificazione dell'ingiunzione a costituirsi in carcere, o l'omessa rinnovazione della notificazione, non è causa di nullità dell'ordine di esecuzione della pena detentiva, perché non sancita dal codice di rito. La particolare procedura prevista dall'art. 656, comma secondo, cod. proc. pen. per l'esecuzione della pena detentiva non riguarda infatti la libertà personale, ma esclusivamente le modalità attraverso le quali il condannato deve esser ristretto in carcere per espiare la pena a lui inflitta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)