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Sez. 1, Sentenza n. 3955 del 30/06/1995 Cc. (dep. 03/08/1995) Rv. 202200 - 01

Atti e provvedimenti del giudice - Camera di consiglio - Procedimento - In genere | Avviso al difensore per l'udienza - È dovuto a chi è tale nel momento in cui l'udienza è fissata dall'ufficio giudiziario - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202200-01

Atti e provvedimenti del giudice - Camera di consiglio - Procedimento - In genere

L'avviso al difensore per la partecipazione all'udienza, per cui vi è diritto di assistenza difensiva, è dovuto a chi riveste la qualità di difensore nel momento in cui l'udienza è stabilita dallo ufficio giudiziario, e non anche a chi tale qualità acquista successivamente, altrimenti si attribuirebbe alla parte il potere di ritardare, anche indefinitamente, la celebrazione dell'udienza. (Fattispecie relativa a procedimento di sorveglianza, in cui la S.C. ha precisato che, secondo la disposizione dell'art. 666 cod. proc. pen., applicabile in virtù del richiamo contenuto nell'art. 678, comma primo, stesso codice, è dovuta la nomina di un difensore d'ufficio all'interessato che ne sia privo, senza che sia imposto un preventivo e diverso avviso di procedimento capace di annoverare tra i propri elementi costitutivi l'invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore, sì che è posto a carico dell'interessato stesso l'onere di avvertire il nominando difensore di fiducia perché possa partecipare all'udienza in camera di consiglio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)