Sez. L, Sentenza n. 5116 del 12/10/1984 (Rv. 436902 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Al fine del riconoscimento del diritto alla pensione di Invalidità, nella valutazione della riduzione della capacità di guadagno si deve prendere in esame, unitamente a tutti i fattori extrapatologici, il tipo di attività svolto dall'assicurato, accertando se le condizioni morbose siano tali da incidere sull'impegno del lavoratore valutato nel suo complesso, compreso quello riguardante la normale possibilità per lui di recarsi nel luogo di lavoro e di far rientro da esso, dovendosi in ogni caso tener conto del tipo di infermità che, secondo la comune esperienza e, soprattutto, secondo la scienza medica, possono concretamente rendere lo espletamento dell'attività lavorativa più oneroso per il soggetto, in modo tale cioè da provocare in lui un anormale sfruttamento delle proprie energie fisiche e psichiche. (V 4519/76, mass n 383240).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)