Sez. 1, Sentenza n. 9746 del 26/09/1990 (Rv. 469362 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI - DIRITTO DEL CONIUGE NON AFFIDATARIO A TENERE CON SÈ I FIGLI PER CONGRUI PERIODI - DISCIPLINA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI - DIRITTO DEL CONIUGE NON AFFIDATARIO A TENERE CON SÈ I FIGLI PER CONGRUI PERIODI - DISCIPLINA.*
In tema di provvedimenti riguardanti la prole di genitori separati, le condizioni per l'affidamento dei figli ad uno dei coniugi sono diverse da quelle rilevanti ai fini della regolamentazione del diritto del genitore non affidatario di vederli e tenerli con sè per congrui periodi, al fine di conservare e rafforzare i rapporti affettivi e seguire al tempo stesso la loro crescita, la loro educazione e la loro vita, in quanto il primo giudizio deve esprimersi in termini di maggiore idoneità - nell'ambito della necessaria comparazione tra i due coniugi - da accertarsi con un apprezzamento globale della personalità, dell'attitudine, della disponibilità materiale e psicologica, dell'ambiente in cui ciascuno dei due è inserito, in rapporto alle esigenze concrete, morali ed affettive dei figli, e quindi con esclusivo riferimento all'interesse di questi. (nella specie la Corte suprema ha escluso contraddittorietà di motivazione nella sentenza impugnata che aveva affidato i figli ad un genitore, pur riconoscendo la effettiva disponibilità dell'altro verso la prole ed assicurandogli un'ampia possibilità di rapporti con la stessa). (V 3249/89, mass n 463324; (V 2964/88, mass n 458516; (V 2882/85, mass n 440638).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)