Sez. 1, Sentenza n. 2964 del 14/04/1988 (Rv. 458516 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO - CRITERI - ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALL'INTERESSE MATERIALE E MORALE DELLA PROLE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO - CRITERI - ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALL'INTERESSE MATERIALE E MORALE DELLA PROLE.*
In tema di separazione tra coniugi, i provvedimenti riguardanti l'affidamento della prole vanno adottati con esclusivo riferimento all'interesse materiale e morale di essa. Pertanto gli stessi non possono essere disposti né intesi come premio o punizione per l'uno o per l'altro dei genitori, ma devono essere ispirati al criterio del minor danno che ai figli possa derivare dalla disgregazione familiare, prescindendo dalla responsabilità dell'uno o dell'altro coniuge, indipendentemente dalle richieste delle parti e del loro eventuale accordo. Pertanto, il giudice, nell'effettuare tale affidamento deve soltanto tener conto della maggiore idoneità dal punto di vista materiale, psicologico ed affettivo dell'uno o dell'altro dei genitori ad assicurare la tutela e lo sviluppo fisico, morale e psicologico del minore. (V 3776/83, mass n 428686).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)