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Sez. 3, Sentenza n. 3826 del 25/11/1974 (Rv. 372363 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - INDEROGABILITA - CONOSCENZA DI FATTO DA PARTE DEL SOGGETTO INTERESSATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372363-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - INDEROGABILITA - CONOSCENZA DI FATTO DA PARTE DEL SOGGETTO INTERESSATO - IRRILEVANZA.*

La notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione deve essere fatta, ai sensi degli artt 285 e 17 0 - primo e secondo comma cod proc civ, al procuratore costituito e non puo essere sostituita dalla notificazione ad altro soggetto o della conoscenza di fatto della parte interessata. (V 3584'71, mass n 355283; 2519'69, mass n 342081).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)