Sez. 3, Sentenza n. 2519 del 09/07/1969 (Rv. 342081 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE - TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE - TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte e inidonea a far decorrere il termine previsto dall'art. 325 cod. proc.civ., poiche - come testualmente dispone l'art. 285 dello stesso codice - la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, si fa, a norma dell'art. 170, primo e terzo comma, al procuratore costituito, salva l'ipotesi in cui la parte siasi costituita personalmente in giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)