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Sez. 3, Sentenza n. 2519 del 09/07/1969 (Rv. 342081 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE - TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342081-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE - TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte e inidonea a far decorrere il termine previsto dall'art. 325 cod. proc.civ., poiche - come testualmente dispone l'art. 285 dello stesso codice - la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, si fa, a norma dell'art. 170, primo e terzo comma, al procuratore costituito, salva l'ipotesi in cui la parte siasi costituita personalmente in giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)