Sez. 1, Sentenza n. 5917 del 23/04/2002 (Rv. 553960 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | "Inscientia decotionis" - Prova - Onere del convenuto in revocatoria - Accertamento - Criteri.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare, alla luce della presunzione "iuris tantum" stabilita dall'art. 67 legge fall., non spetta alla curatela dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza, ma spetta al convenuto in revocatoria fornirà la prova della "inscientia decoctionis", dimostrando la insussistenza, al momento dell'atto, di elementi rivelatori dello stato di insolvenza, ovvero la prova della ricorrenza di circostanze tali da indurre una persona di normale prudenza e avvedutezza a ritenere che l'impresa si trovasse in situazione di normale esercizio.(Nella specie, la S.C. ha confermato le decisione dei giudici di merito che avevano accolto la domanda dei commissari liquidatori di una cooperativa a r.l., la quale aveva ceduto, poco prima di essere posta in liquidazione coatta amministrativa, il credito vantato nei confronti di una società all'istituto di credito presso il quale aveva un conto corrente largamente scoperto; nell'occasione, la S.C. ha escluso che l'onere probatorio a carico della banca, relativo alla mancata conoscenza da parte della stessa dello stato di decozione della cooperativa, poteva ritenersi assolto con il mero rilievo della prosecuzione del rapporto, per l'ambiguità di tale elemento, che, in luogo di dimostrare la fiducia della banca nella solvibilità della cliente, avrebbe potuto essere rivelatore del tentativo di recuperare le anticipazioni, tenendo ancora in vita il conto e impiegandolo soltanto per acquisire le eventuali rimesse attive.)
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)