Sez. 1, Sentenza n. 4766 del 28/02/2007 (Rv. 595008 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Stato d'insolvenza - Ignoranza da parte del terzo contraente - Prova - Oggetto - Titolarità di un cospicuo patrimonio da parte del fallito - Insufficienza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
In tema di azione revocatoria fallimentare, la prova della disponibilità da parte del fallito di un consistente patrimonio azionario ed immobiliare non è sufficiente ad escludere la sussistenza dello stato d'insolvenza, né la conoscenza dello stesso da parte del terzo contraente: l'esistenza di un cospicuo attivo, ancorchè in ipotesi sufficiente ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, non esclude infatti di per sè la sussistenza dello stato di insolvenza, consistendo quest'ultimo in una situazione di impotenza economica che si realizza allorquando l'imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, in quanto sono venute meno le necessarie condizioni di liquidità e di credito; lo stato d'insolvenza del fallito costituisce d'altronde un requisito oggettivo della domanda soltanto dal punto di vista logico, in quanto dal punto di vista giuridico esso rimane assorbito nel requisito soggettivo della conoscenza dei relativi segni esteriori, la cui mancanza o insufficienza rileva non come prova della mancanza dello stato d'insolvenza (che potrebbe anche non sussistere), ma come prova della mancanza della relativa conoscenza.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)